Si va verso l'approvazione della legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (il cosiddetto testamento biologico). Un tema caldo che riguarda il fine vita e che si incrocia con le altre vicende politiche. Come fare in modo che se ne parli al di fuori di eventuali strumentalizzazioni politiche? Come avviare un vero e proprio dialogo sulla vita che sia una ricerca di un ragionevole punto di comprensione comune (v. i posti Lettera a Englaro: verso un nuovo dialogo sulla vita e Englaro: far valere le ragioni di tutti)?
Una base potrebbe essere il documento riportato da Guido Mocelin su Vino Nuovo, Le disposizioni di fine vita, elaborato nel 2005 nell'ambito del Segretariato della Commissione degli episcopati della Comunità Europea (era stato pubblicato su Il Regno n. 5 del 2009).
Sono sempre più numerosi i paesi che invitano a tener conto della volontà di una persona per ciò che riguarda i trattamenti medici da mettere o meno in atto in caso di incidente o malattia grave, anche quando questa persona ha perduto la capacità di compiere delle scelte libere e chiare e/o di esprimerle. A tale scopo, questi paesi riconoscono ufficialmente un valore più o meno vincolante alle manifestazioni di volontà formulate in precedenza dalle persone interessate in previsione di tali situazioni. Associazioni di diverso orientamento propongono dei formulari destinati a permettere alle persone che lo desiderano di esprimere per iscritto i loro desideri o le loro volontà su ciò che riguarda la fine della loro vita.
Conviene ricordare che se l'essere umano è tenuto a prendersi cura della sua salute, un tale dovere non implica affatto per lui, secondo la tradizione cristiana, la volontà di conservare a ogni costo la sua vita. In questa prospettiva è giustificato il rifiuto di ricorrere a dei mezzi terapeutici che siano giudicati inutili o sproporzionati, e che imporrebbero un carico eccessivo per la persona in questione o per gli altri. Dopo il XVI secolo i teologi moralisti cristiani si esprimono in questo senso e tale insegnamento è stato costantemente ripreso fino ai nostri giorni. La sua legittimità è stata confermata dai papi Pio XII e Giovanni Paolo II.
Gli ultimi momenti possono essere per l'uomo una parte essenziale della propria esistenza, l'occasione per compiere passi giudicati fino allora impossibili, per accogliere il prossimo, ratificare decisioni che hanno orientato la propria esistenza, domandare perdono e riconciliarsi, trasmettere beni o valori, rimettersi nelle mani di Dio, o semplicemente per vivere un momento di stretta comunione con gli altri. Sarebbe del tutto disdicevole che gli impedimenti dovuti a un ricorso irragionevole a cure mediche impedisse la possibilità di un epilogo di questo tipo per l'uomo che è giunto al termine della sua vita.
È pienamente legittimo che ciascuno predisponga, con direttive impartite anticipatamente, che al termine della sua vita la medicina si metta al servizio di tali direttive, nella misura del possibile, quando non si sarà più in grado di esprimere la propria volontà riguardo alle eventuali cure da adottare. Per quello che riguarda questo aspetto medico, le direttive possono consistere nel richiedere, in funzione della diversità delle circostanze, la limitazione o anche l'interruzione di indagini e trattamenti terapeutici, e l'attuazione di trattamenti sul dolore e su altre cause di sofferenza, anche nel caso che questi producano come effetto secondario e non voluto di abbreviare un poco la vita. Ma esistono dei documenti che comprendono delle clausole relative alla pratica dell'eutanasia, nel caso in cui si realizzino certe condizioni previste in anticipo. Questo comporta una volontà di esercitare una forma di dominio sulla propria vita che la Chiesa cattolica non può che riprovare.
Al di là tuttavia dell'aspetto strettamente medico che è al centro di alcune proposte, sarebbe del tutto desiderabile che ciascuno considerasse concretamente i diversi problemi che si possono presentare, e facesse conoscere i suoi desideri riguardo al luogo dove trascorrere gli ultimi momenti della sua vita, su chi intende avere vicino, sull'accompagnamento spirituale o religioso che desidera... Questi documenti traggono la loro importanza dalla volontà che le persone possono esprimere di vivere in pienezza questo periodo della loro vita, di restare in relazione con gli altri e di non trovarsi nella condizione di essere ridotti a semplici oggetti di cure.
Per esprimere tali volontà, la modalità più idonea finora è quella di un testo scritto in precedenza. Ma un altro mezzo adottato in alcuni paesi è quello che consiste nel designare una persona che faccia da garante, con (o senza) il titolo di fiduciario.
Tali direttive possono essere impartite dalle persone che sono affette da malattie di cui esse conoscono l'evoluzione, le cure e le terapie già usate. In queste situazioni, le persone si esprimono con cognizione di causa e le loro disposizioni hanno la possibilità di assumere una forma molto concreta, relativamente facile da interpretare.
In situazioni differenti le cose vanno diversamente, perché non è facile prevedere le circostanze concrete nelle quali una malattia si manifesterà, si evolverà, e di conseguenza quale tipo di ricorso alla terapie potrà essere desiderato. In questi casi l'interpretazione e l'applicazione dei desideri possono rivelarsi molto delicati, col rischio di contravvenire la volontà del paziente quando non può esprimere la sua volontà riguardo alle cure da adottare. Esistono degli studi che illustrano questa difficoltà e che sottolineano certe ritrattazione da parte di coloro che si erano fatti ardenti sostenitori dei "testamenti di vita".
Un tale documento potrebbe tuttavia diventare, quando il malato è ancora capace di esprimersi, la base di una comunicazione viva tra l'autore del testo, la persona che egli ha eventualmente designato come interprete delle sue volontà, i suoi famigliari e i medici che si è scelto. Questo documento allora non è più il segno di una mancanza di fiducia verso l'istituzione medica - quello che è spesso attualmente il "testamento di vita" nella sua forma attuale -, ma l'emblema della fiducia nei confronti delle persone scelte. Inoltre, il fatto di averlo redatto - e modificato - in dialogo con altri, lo rende solitamente più appropriato, più facile da interpretare, più adeguato all'evoluzione della situazione e alla fine più fedele a ciò che desidera realmente la persona.
In ogni caso, sarebbe molto auspicabile che questa redazione fosse accompagnata dalla designazione di un fiduciario o di una persona che abbia il compito di tradurla a coloro che dovranno prendere delle decisioni. Le direttive anticipate d'altronde possono consistere unicamente nella designazione di un fiduciario, il quale dovrà dialogare con il paziente per recepire bene i suoi desideri.
È poi utile che si instauri un dialogo regolare tra l'autore delle disposizioni e il fiduciario, in modo che questi possa percepire un'eventuale evoluzione nella persona che egli deve rappresentare, cosa che gli permetterà, quando sarà il momento, di interpretare la volontà della persona diventata incapace di esprimersi. Così, riformulando a mano a mano la propria volontà, il paziente farà del fiduciario un autentico intermediario. È evidente che, anche se la legislazione a giusto titolo lo richiede, il rinnovamento del "testamento di vita" da solo non è sufficiente a far intendere l'evoluzione delle volontà di colui che ne è l'autore.
In definitiva, le disposizioni di fine vita non rappresentano necessariamente una volontà di dominio assoluto di sé e della propria vita; esse possono al contrario testimoniare, da parte della persona che le redige, una giusta volontà di aver cura delle condizioni in cui dovrà svolgersi un momento tanto importante della propria vita.
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